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Portale Albo CTU – Nota del Ministero della Giustizia

Si trasmette in allegato la nota del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia inviata a questa Federazione relativa all’attivazione del nuovo portale Internet denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”.

L’attuale normativa, infatti, prevede che le domande di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ex art. 13 disp. att. c.p.c., e all’albo dei periti presso il tribunale, ex art. 67 disp. att. c.p.p., siano inseriti con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.

Si evidenziano i seguenti punti rimandando comunque all’attenta lettura del documento allegato:

  • l’accesso al portale sarà reso disponibile a partire dal prossimo 4 gennaio 2024. I sistemi civili (SICID, SIECIC, SIGP, CONSOLLE MAG) sono stati adeguati al fine di poter colloquiare con il suddetto Portale. Il link al portale è https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home;
  • i professionisti che alla data di entrata in vigore del detto decreto (26 agosto 2023), erano già iscritti all’albo CTU tenuto in modalità analogica, mantengono l’iscrizione e potranno chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza da inoltrare telematicamente la documentazione prescritta dal medesimo decreto ministeriale;
  • inoltre, sempre i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica, senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa, entro il termine perentorio del 4 marzo 2024;
  • le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno,

In allegato la nota del ministero della Giustizia