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Cos'è un Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) e come funziona

OPI Bat

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) sono enti di diritto pubblico non economico e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. Sono istituiti e regolamentati dalla Legge 3/2018 (pubblicata sulla G.U del 31/01/2018, vigente al 15/02/2018).

La norma affida agli Ordini due finalità:

  • Esterna: fa riferimento alla tutela del/la cittadino/a-utente che ha il diritto, come sancito dalla Costituzione italiana (art. 32:” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”), di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia.
  • Interna: fa riferimento alla Professione infermieristica; è rivolta agli/alle infermieri/e e agli/alle Infermieri/e Pediatrici/che iscritti/e all’Albo/agli Albi, che l’Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice Deontologico, favorendo la crescita culturale degli/delle iscritti/e, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

Il significato dell’Ente Ordinistico attiene alla tutela dei/delle cittadini/e che usufruiscono delle prestazioni per la tutela della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e alla tutela e sviluppo della professione infermieristica e dei professionisti.

Gli/le iscritti/e all’Albo/agli Albi costituiscono la comunità scientifica professionale, responsabile di quanto sopra espresso, ed è in questa ottica che vanno intesi gli studi, le proposte di norme legislative che riguardano la professione ed ogni sforzo compiuto per raggiungere obiettivi di alto livello culturale, tecnico ed umano.

Il significato dell’appartenenza alla professione infermieristica è esplicitato nel Codice deontologico e nella deontologia, che viene espressa in ogni azione professionale in modo coerente tra essere Infermieri/e e fare gli/le Infermieri/e. I codici etico-deontologici sono essenziali per regolare i rapporti con i/le fruitori/trici dei servizi, i/le cittadini/e, e con gli altri membri delle professioni sanitarie.

Il Codice deontologico rappresenta la norma morale che guida l’esercizio professionale

Gli Ordini sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica. Il professionista Infermiere ed Infermiere Pediatrico per esercitare la propria attività deve obbligatoriamente essere iscritto al relativo albo; la principale funzione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche è la tenuta degli albi  professionali. In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102: i primi (già Collegi Ipasvi) si sono costituiti a partire dal 1954 (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049). L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Barletta Andria Trani (BAT) è nato come Collegio il 1 gennaio 2009, con la costituzione della sesta provincia pugliese. La sua sede è in Via Margherita di Borgogna 74 Trani.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche  della Bat, secondo quanto previsto dalla Legge 3/2018:

  1. Promuove e assicura l’indipendenza,  l’autonomia  e  la responsabilità della professione Infermieristica e Infermieristica pediatrica  e dell’esercizio professionale,  la qualità  tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione sociale, la salvaguardia dei  diritti  umani  e  dei  principi  etici dell’esercizio   professionale   indicati   nel codice deontologico, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; esso non svolge ruoli di rappresentanza sindacale;
  2. verifica il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e  cura  la  tenuta,  anche  informatizzata,  e   la pubblicità, anche  telematica,  degli  albi  dei  professionisti  e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
  3. assicura un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013,  33;
  4. partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;
  5. rende il proprio  parere  obbligatorio  sulla  disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri  casi,  previsti  dalle  norme  vigenti,  di parere obbligatorio  degli  Ordini  per  l’adozione  di  disposizioni regolamentari;
  6. concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine  e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative  pubbliche  e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di  aggiornamento per  lo  sviluppo  continuo professionale  di  tutti  gli  iscritti  agli  albi,  promuovendo  il mantenimento dei requisiti  professionali  anche  tramite  i  crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero;
  7. vigila sugli iscritti  agli  albi,  in  qualsiasi   forma giuridica svolgano la loro attività professionale,  compresa  quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo  una  graduazione correlata alla volontarietà della condotta,  alla  gravità  e  alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto  degli  obblighi  a  carico degli iscritti,  derivanti  dalla  normativa  nazionale  e  regionale vigente  e  dalle  disposizioni  contenute  nei  contratti  e   nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Sono organi dell’Ordine (art. 2 Legge 3/2018):

  1. a) Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee degli iscritti. Cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell’Ordine e dirige l’attività degli uffici. Nel caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
  2. b) il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Ordine, che si rinnova ogni quattro anni attraverso una consultazione elettorale degli iscritti agli Albi. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno a maggioranza assoluta oltre al Presidente le altre cariche istituzionali il Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

Il Segretario

Il Segretario assiste il Presidente, è responsabile del regolare andamento degli uffici, cura con il personale degli uffici la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e ogni formalità connessa alle attività del medesimo. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze dell’assemblea del Consiglio, i registri delle relative verbalizzazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri espressi dal Consiglio Direttivo nonché gli altri registri prescritti dallo stesso Consiglio. Il segretario cura, inoltre, la tenuta degli archivi e del protocollo dell’Ordine.  Provvede all’autocertificazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dovuti all’Ordine e di ogni altra entrata, amministra i fondi esistenti, provvede alle spese e a quant’altro occorra per il funzionamento degli uffici nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Predispone annualmente il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo che debbono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per la presentazione all’Assemblea annuale. E’ responsabile della gestione del bilancio riferito alle voci di Entrate ed Uscite ed assicura la regolare tenuta dei registri contabili. E’ responsabile della gestione economica e contabile nonché dei beni mobili ed immobili.

  1. c) Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Ha la responsabilità di esercitare un’attività di controllo sulla “legalità” degli atti e delle operazioni effettuate dagli amministratori e di vigilare sulla tenuta della contabilità.
  2. d) Le Commissioni d’Albo,

in seno all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della BAT è istituita la Commissione d’Albo Infermieri.

Alle Commissioni d’Albo spettano le attribuzioni di cui all’art. 4 della Legge 3/2018 alle quali si provvede mediante uno o più regolamenti da adottare con Decreto del Ministero della Salute, in attesa dei quali tali attribuzioni sono sospese rimanendo in capo al Consiglio Direttivo.