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ECM: Nota agli Iscritti OPI BAT

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Barletta Andria Trani

Protocollo: 699
Data 07/11/2022

Agli iscritti
LORO SEDE

Gentile Collega,
siamo giunti alla fine del triennio formativo 2020 – 2022. Ogni professionista sanitario è chiamato ad assolvere l’obbligo formativo con l’acquisizione dei crediti formativi ECM richiesti entro il 31/12 p.v., non essendo previste proroghe. Ogni infermiere ha il dovere deontologico (art. 10), etico e professionale di erogare al paziente la migliore prestazione assistenziale, basata su conoscenze validate dalla comunità scientifica.
Rinnovare le proprie competenze attraverso la formazione continua è requisito essenziale per svolgere la propria attività professionale.
La commissione nazionale ECM aveva concesso ai professionisti sanitari la possibilità di sanare i propri debiti formativi relativi ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 entro il 30 giugno.
In seguìto, il CoGeAPS, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il triennio 2020-22.
Esistono condizioni in cui il professionista infermiere può essere esente o esonerato
dall’acquisizione dei crediti formativi e quindi il numero dei suoi crediti da acquisire nel triennio cala.
Gli Esoneri e le Esenzioni sono diritti di cui il Professionista può usufruire, ma non sono degli obblighi. Entrambi (seppur in maniera differente) sono sospensioni temporanee dall’obbligo ECM.
L’ESONERO dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria
che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto, il
professionista è esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea.
E’ esonerato dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che:

  1. frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di
    appartenenza (corso di specializzazione universitario, dottorato di ricerca, master universitario, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 3/11/99 n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del gennaio 2000; Decreto 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni.
    L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
  2. domiciliato o che esercita la propria attività professionale, presso le zone colpite da
    catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 20123 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.
  3. frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo formativo ECM nella stessa misura prevista al capoverso precedente.

In particolare quindi i Casi di esonero:

  1.  Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU; Corso di formazione specifica in medicina generale;
  2. Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
  3. Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  4. Corsi per il rilascio dell’attestato di micologo;
  5. Corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti
    dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013;
  6. Corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;
  7. Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in
    Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco

LE ESENZIONI invece precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e danno diritto ad una riduzione dell’obbligo formativo.
I periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali.
Gli Esoneri e le Esenzioni, come già detto, sono un diritto e non vengono assegnati d’ufficio, ma vengono assegnati su richiesta del professionista interessato.
Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni per periodi precedenti al 2014 in quanto non hanno rilevanza certificativa.

ESENZIONI
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di*:

  • congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e
    integrazioni
  • congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle
    categorie di appartenenza
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

Con nota recentemente inviata alle Federazioni delle Professioni sanitarie ha comunicato la disponibilità degli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non
certificabili.

Ti ricordo che per regolarizzare la tua posizione formativa la FNOPI mette a disposizione una serie
di corsi FAD gratuiti  anche attraverso la piattaforma FadInMed.
Puoi anche ottenere subito 30 crediti ECM per il triennio in corso attraverso il progetto “Dossier Formativo di Gruppo”

A questo link la guida Agenas-CoGeAPS per il dossier formativo individuale:

A questo link la guida Agenas-CoGeAPS per il dossier formativo di gruppo:

Puoi visualizzare la tua posizione dal sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie): accedendo con SPID/CIE, oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare.

I professionisti che non avranno raggiunto il numero di crediti ECM previsti dovranno render conto del mancato rispetto dell’obbligo formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L’art.16 quater del D.LGS. 502/92).
Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi la previsione della legge 233/2021 (art. 38 bis) in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio. Vieppiù, il mancato assolvimento di un solo professionista all’interno di una equipe, può influire sulla copertura assicurativa di tutti gli altri componenti.

Il nostro Ordine rimane a tua disposizione per qualsiasi informazione in merito.
Colgo l’occasione per salutarti

Giuseppe Papagni

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