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L’annuncio è arrivato con una conferenza stampa al termine di una giornata di consultazioni: le misure in vigore per le cosiddette zone rosse del Paese sono estese a tutta Italia.
Alle misure si aggiungerà anche un divieto degli assembramenti sia all’aperto che nei locali chiusi previsto con un’unica modifica alla “lettera d)” del precedente Dpcm in cui si prevede che:
“d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
Dopo la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte in merito all’estensione della zona rossa a tutto il territorio nazionale, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 09/03/2020 n. 62 diversi provvedimenti normativi urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus COVID-19.
Il decreto legge n. 14/2020: 660 milioni per le nuove assunzioni
A farlo materialmente è il testo finale del decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo (lo stesso che contiene il Dpcm che estende a tutta Italia le misure di contenimento per COVID-19) e immediatamente vigente dal 10 marzo 2020. E lo fa anche oltre le graduatorie, che vengono rispettate e i cui iscritti sono i primi a essere utilizzati – eventualmente per il personale sanitario – “conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020″: per le assunzioni di medici (specializzandi, anche iscritti al penultimo e ultimo anno di corso) e personale il decreto stanzia 660 milioni per il 2020 (a cui economicamente si aggiungono i 6 milioni per l’aumento delle ore di specialistica ambulatoriale e i 185 milioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria).
Fino al 31 luglio poi le Regioni possono prevedere incarichi di lavoro autonomo di 6 mesi a infermieri (e medici) in pensione se c’è l’impossibilità di assumere personale. Gli incarichi possono essere in deroga ai tetti per la spesa del personale e non si applica nemmeno il principio della incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico e le aziende.
Gli enti del SSN possono prevedere anche – a titolo preferenziale e tramite concorso – incarichi fino a un anno al personale sanitario che abbia i requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza se non è possibile utilizzare personale già in servizio o gli idonei in graduatoria concorsuale. Anche in questo caso la Regione può derogare al tetto previsto per l’assunzione del personale.
Lauree telematiche per la seconda sessione 2018-2019
Per le professioni infermieristiche e solo per la seconda sessione dell’anno accademico 2018-2019, nelle Regioni dove è disposta la sospensione delle attività di formazione superiore, l’esame finale dei corsi di laurea può essere svolto con “modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio”.
Gli incarichi extra-graduatorie
Gli incarichi “extra-graduatorie” a tempo determinato (per sei mesi e comunque non oltre il 2020 in caso l’emergenza perdurasse oltre) “sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
I già menzionati incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all’articolo 17 (quello che stanzia i 660 milioni). Per la spesa relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”.
Le attività in emergenza saranno titoli preferenziali per concorsi
Il decreto prevede anche che tutte queste attività professionali particolari e assegnate in emergenza “costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale”.
Le Regioni dovranno anche rideterminare in funzione delle necessità legate all’emergenza i piani di fabbisogno del personale.
Acquisizione di nuovi Mmg e Pls e più ore di specialistica ambulatoriale
Facilitazioni anche per acquisire nuovi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che potranno assumere incarichi provvisori anche durante lo svolgimento dei corsi ed essere iscritti negli elenchi delle guardie mediche e turistiche per la durata dell’emergenza. Ma non potranno avere oltre 650 assistiti: in questo caso verrà sospesa l’erogazione della relativa borsa di studio legata ai corsi.
Aumentano le ore di specialistica ambulatoriale a disposizione delle Asl e per farlo il decreto stanzia sei milioni.
Per i sanitari non positivi al COVID-19 sorveglianza ma non quarantena
Poi, una norma sulla sorveglianza sanitaria interviene sulla quarantena a cui sono costretti i sanitari venuti a contatto con un soggetto positivo, ma non a loro volta positivi. L’articolo prevede che “la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (la quarantena, appunto) non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19”.
Una misura questa dettata dal fatto che circa 3mila tra medici e infermieri sono tuttora “fermi” per il contatto con soggetti positivi e rappresentano quindi una carenza in più negli organici già in crisi del SSN. Gli operatori sanitari positivi, secondo il dato diffuso ieri dall’Istituto superiore di Sanità, erano a ieri 583, il 6% circa di tutti i positivi riscontrati.
Triage a parte per chi va in ospedale
Anche sul triage ci sono nuove previsioni. Quello per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali “adibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali”. Tutte norme queste, come specifica il decreto, che si applicano solo all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’assistenza a persone e alunni con disabilità
Il decreto contiene anche un articolo sull’assistenza a persone e alunni con disabilità, in cui si prevede che durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, ovviamente in base al personale disponibile, anche “impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi”, l’assistenza agli alunni con disabilità attraverso l’erogazione di prestazioni individuali domiciliari per il sostegno nella “fruizione delle attività didattiche a distanza e alla realizzazione delle azioni previste dal Dpcm 8 marzo 2020: attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dallo stesso decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché senza creare assembramenti di persone o svolte presso il domicilio degli interessati, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative finora previste.
Dieci giorni alle Regioni per garantire le prestazioni ai disabili
Le Regioni possono istituire, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del Decreto (quindi entro il 20 marzo), unità speciali per garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di morbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
Facilitato l’acquisto di dispositivi medici per le terapie intensive
Il decreto poi, come annunciato a suo tempo dello stesso Conte, contiene misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici di assistenza ventilatoria, quelli cioè che servono a potenziare le terapie intensive e prevede anche la possibilità di sospensione delle attività ordinarie del SSN.
Saltano i limiti di orario previsti dai contratti secondo le regole Ue sulle emergenze, ma la loro “protezione appropriata” sarà oggetto di un accordo quadro nazionale
Nel decreto è anche esplicitamente scritto che “agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Per chi non rispetta le norme inasprimento delle pene
Infine, nuove regole anche per il trattamento dei dati personali legato all’emergenza COVID-19 e inasprimento delle sanzioni per chi non si atterrà alle norme. Il decreto infatti stabilisce che “all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto».