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Infermieri Stranieri

I cittadini stranieri, sia comunitari che non comunitari, in possesso di un titolo conseguito in un paese straniero possono esercitare la professione infermieristica in Italia, previa iscrizione all’Albo, nel rispetto della normativa vigente.

Cittadini comunitari*

Preliminarmente è necessario richiedere al ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese comunitario.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà recarsi presso l’Ordine provinciale territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’Albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione infermieristica.

* Legge 18/12/1980, n. 905, sul Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea modificata dal Dlgs 8/7/2003, n. 277, e il Dlgs 9/11/2007, n. 206, sull’Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

Cittadini non comunitari**

Preliminarmente è necessario richiedere al ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese non comunitario.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà recarsi presso l’Ordine provinciale territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
Il ministero della Salute può decretare che il riconoscimento del titolo sanitario professionale sia subordinato al superamento di una misura compensativa da svolgersi in un polo formativo universitario.

Il decreto di riconoscimento qualora il sanitario non si iscriva al relativo Albo professionale perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione infermieristica.

** Dlgs 25/7/1998, n. 286, sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successivo Dpr 31/8/1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Dlgs 25/7/1998, n. 286.

Cittadini italiani in possesso di un titolo conseguito in un Paese straniero***

Preliminarmente è necessario richiedere al ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese straniero.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà recarsi presso l’Ordine provinciale territorialmente competente e procedere all’iscrizione all’Albo.

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione infermieristica.

*** Dlgs 9/11/2007, n. 206, sull’Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

I cittadini italiani che desiderano svolgere la professione infermieristica all’estero per avere informazioni in merito alle modalità di esercizio professionale devono rivolgersi direttamente all’autorità competente del Paese dove intendono lavorare.

Se viene richiesto il ministero della Salute rilascia un ‘attestato di conformità del good standing’.