L’Ordine delle Professioni Infermieristiche, su mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo attraverso un’apposita Commissione Interna, preliminarmente, valuterà le candidature al solo fine di filtrarle e quindi far avviare la procedura di iscrizione all’albo solo per i candidati che effettivamente possiedono la “speciale competenza”.
Come previsto dall’Art. 5 la “Speciale competenza” del protocollo d’intesa, non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
L’accordo si propone di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo abilitativo, al fine di favorire un’adeguata valutazione e di indirizzare ogni infermiere nell’allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all’albo.
Più precisamente, la speciale competenza, non potrà sussistere in mancanza di almeno uno dei seguenti elementi:
- possesso del titolo abilitante e la relativa iscrizione all’OPI BAT;
- esercizio della professione da almeno un decennio;
- assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
- regolarità formativa ECM (con verifica di adempimento certificativo, così come previsto dal Co.Ge.A.P.S., nel triennio certificabile, salvo integrazioni normative).
I punti 2, 3 dovranno essere autocertificati.
La commissione OPI BAT valuterà in prima analisi il possesso dei 4 requisiti specifici utili alla iscrizione all’albo.
Successivamente il candidato dovrà procedere con la compilazione di ulteriori elementi di valutazione, rispetto a quelli appena elencati.
Le modalità di iscrizione all’albo saranno quelle predisposte e già attivate dal Tribunale di Trani (http://www.tribunale.trani.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=1096&cfp_id_scheda=2462).
Questi sono:
- possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, che indichi sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- possesso di un adeguato curriculum professionale, che indichi le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a solo titolo esplicativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta per imprese ecc.);
- eventuale possesso di un curriculum scientifico, che indichi attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
- eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
- eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione o eventuale certificazione di corsi di formazione tecnico-giuridici specifici per periti e CTU;
- eventuale possesso di un’attestazione certificante la conoscenza del processo telematico;
- eventuale possesso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche.
Inoltre la valutazione della “speciale competenza” infermieristica passa dalla prova e dall’entità del percorso professionale, accademico e specializzante compiuto dal singolo infermiere idonee a considerare positivamente l’esperienza conseguita nelle aree professionali ed al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell’esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato ad operare. Le aree professionali sono le seguenti:
- Area cure domiciliari;
- Area cure distrettuali ambulatoriali;
- Area salute in carcere;
- Area rischio infettivo – rischio clinico;
- Area cure palliative e trattamento del dolore;
- Area assistenziale RSA, RSD e centri assistenziali;
- Area direzione – coordinamento – management;
- Area formazione.
(le aree di specializzazione degli infermieri pediatrici si differenziano solo riguardo all’età in quanto egli interviene su pazienti con età inferiore ai 18 anni, ovviamente esclusi gli RSA).
É buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell’art. 15, comma 2, 1. 24/2017, l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di parte (pubblica o privata) all’interno di procedimenti civili o penali.
L’art. 6 del protocollo d’intesa “Specchiata moralità”, ai sensi dell’art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché́ possa procedersi all’iscrizione nell’elenco.
COME INOLTRARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE:
- L’istanza di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici e all’albo dei periti, reperibile sul sito internet del Tribunale (LINK http://www.tribunale.trani.giustizia.it/modulistica.aspx?Filtra_per_argomento_modulistica=278) FILE “Z1_Istanza iscrizione albo ctu e periti rev.1”
- Al riguardo, si prega di utilizzare esclusivamente il modello di istanza in word (che quindi è modificabile a seconda delle esigenze) inserito sul portale del Tribunale e scaricabile dal link;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del Codice Fiscale;
- Curriculum vitae in carta libera e altri documenti attestanti l’esperienza professionale;
- Nell’ipotesi di indicazione di una specializzazione, la stessa deve essere debitamente documentata con certificazioni e /o copie autenticate;
- Dichiarazione di essere in possesso di indirizzo PEC iscritto al Re.G.Ind.E*;
- Gli iscritti all’albo dei CTU sono tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione dell’attività professionale o il cambiamento dell’indirizzo e dei recapiti di contatto.
* Per procedere all’iscrizione del proprio indirizzo PEC al Re.G.Ind.E bisogna inviare una richiesta con l’indicazione della PEC da registrare all’indirizzo PEC dell’OPI bat@cert.ordine-opi.it
La commissione d’albo del Tribunale di Trani si riunisce una volta l’anno.